statuto



Aggiornato e approvato dall’Assemblea dei Soci del 7 Maggio 1992

NORME E SCOPI

ART. 1
L’Università Popolare di Monza (U.P.M.), la cui origine risale al 1901 con i “Corsi di istruzione popolare” ed il cui Statuto fu approvato nel 1905, è una associazione con sede a Monza ed ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura nei suoi vari aspetti.

ART. 2
L’U.P.M. esercita la propria attività promuovendo:
- Conferenze, corsi di lezioni, letture, discussioni
- manifestazioni artistiche, cinematografiche, teatrali
- visite, gite e viaggi di istruzione a complessi artistici, scientifici, industriali
- ogni altra attività che il Consiglio Direttivo U.P.M. crederà opportuno realizzare.

ART. 3
L’U.P.M. è apolitica, apartitica

SOCI

ART. 4
L’U.P.M. è composta di Soci Ordinari, Sostenitori e Onorari.
Possono essere Soci del sodalizio tutti i cittadini italiani e stranieri ammessi secondo le norme del presente Statuto.

ART. 5
La qualifica di Socio Onorario può essere conferita dal Consiglio Direttivo a quelle persone cui il Consiglio riterrà di poter attribuire tale qualifica per meriti particolari verso l’associazione.
Sono Soci Sostenitori coloro che all’atto della iscrizione versano una quota superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo per l’anno culturale corrente.
L’anno sociale inizia il 1° Settembre e si conclude il 31 Agosto.
I Soci ordinari e Sostenitori sono tenuti a versare la quota d’iscrizione entro il 15 Gennaio di ogni anno.

ART. 6
Chiunque desideri fare parte dell’U.P.M. deve compilare un modulo di ammissione accompagnato dalla quota relativa. La richiesta di associazione quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del richiedente, del presente Statuto.

ART. 7
I Soci in regola con le quote sociali partecipano:
a) gratuitamente a tutte le manifestazioni programmate dal Consiglio Direttivo
b) con diritto di precedenza alle manifestazioni per la cui realizzazione è richiesto un contributo
c) alle assemblee dei Soci di cui agli articoli seguenti ed alle nomine delle cariche sociali.

ART. 8
Il Consiglio Direttivo si riserva di revocare l’iscrizione a quei Soci il cui comportamento contrasti gravemente con i fini dell’U.P.M.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

ART. 9
L’U.P.M. ha la sua Direzione e la sua Amministrazione in Monza.
A dirigere ed amministrare è preposto un Consiglio di undici membri eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria fra i Soci. Non possono far parte del Consiglio Direttivo quei Soci appartenenti al Consiglio Direttivo di altre Associazioni monzesi.

ART. 10
Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere. Tutti i Consiglieri avranno un incarico specifico nell’intento di meglio coordinare l’andamento culturale dell’Associazione.

ART. 11
Il Consiglio Direttivo:
a) promuove e coordina l’attività sociale
b) elabora il programma delle manifestazioni
c) reperisce i fondi necessari e amministra il fondo comune e il patrimonio sociale
d) predispone i bilanci preventivi e consuntivi nonché l’inventario del patrimonio sociale
e) convoca le Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie
f) stabilisce la misura e le modalità di pagamento delle quote associative.
Il Consiglio si riunisce per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del Presidente.
Le convocazioni avranno luogo d’ufficio ogni qualvolta saranno richieste per iscritto da tre membri del Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Devono essere presenti almeno sei Consiglieri e le decisioni sono assunte a maggioranza: in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

ART. 12
Tutte le cariche non sono retribuite. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora si dovesse procedere alla sostituzione di un membro del Consiglio occuperà il posto vacante il primo dei non eletti e in successione, verificandosi la necessità, il secondo ed il terzo fino ad esaurimento dei non eletti; in caso di parità chi ha più anzianità di iscrizione. Il Consigliere assente per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo deve ritenersi dimissionario e quindi sostituito, a meno che l’assenza sia ogni volta giustificata con valido motivo.

ART. 13
Il Presidente presiede alla direzione ed all’amministrazione dell’U.P.M. Ha la firma per tutte le operazioni sociali ed ha la rappresentanza legale dell’U.P.M.

ART. 14
Le facoltà tutte del Presidente si intendono, in sua assenza, senz’altro devolute al Vice Presidente. Tali facoltà potranno anche essere dal Presidente delegate, singolarmente o collettivamente, sia al Vice Presidente che ad altri membri del Consiglio.

ART. 15
Il controllo generale dell’amministrazione è fatto dal Consiglio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea Generale Ordinaria nomina ogni triennio tre Revisori dei Conti di cui uno con funzione di Presidente e due Revisori supplenti scelti fra i Soci. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 16
L’Assemblea Ordinaria Generale è costituita dai Soci dell’U.P.M.; ogni Socio può rappresentare altri Soci purché ne sia appositamente incaricato con delega scritta.
L’Assemblea Ordinaria Generale è convocata in via ordinaria dal Presidente dell’U.P.M. entro il 30 Giugno di ogni anno con avviso da spedirsi almeno 10 giorni prima della data di convocazione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e del relativo ordine del giorno.
L’Assemblea Generale potrà essere convocata anche in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo dell’U.P.M. lo ritenga necessario o su richiesta di un numero di Soci non inferiore ad un decimo degli iscritti dell’anno in corso. Le assemblee sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci.
Dopo un’ora da quella fissata per la riunione, l’assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Presiede l’assemblea il Presidente dell’U.P.M. in carica o, in sua assenza il Vice Presidente.
Egli propone il sistema che deve essere eseguito per ogni votazione.
All’Assemblea Ordinaria Generale dovranno essere proposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e morale dell’U.P.M.
b) il bilancio
c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio
d) la nomina triennale del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
e) gli altri argomenti che fossero proposti sia dal Consiglio Direttivo che dai Soci.
Per le assemblee nelle quali si deve procedere ad una votazione verranno nominati tre scrutatori fra i Soci.

PATRIMONIO

ART. 17
Il patrimonio dell’U.P.M. è formato:
a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque vengano in possesso dell’U.P.M.
b) dalle somme giacenti ed accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate
c) dagli interessi attivi e dai cespiti per contributi e altre rendite, finché non siano erogate.
L’amministrazione del patrimonio e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell’U.P.M. spetta al Consiglio Direttivo dell’U.P.M.
I singoli atti amministrativi dell’U.P.M. relativi alle erogazioni delle spese, all’incasso dei fondi ed al loro movimento dovranno essere sottoscritti dal Presidente o dal Vice Presidente.
L’esercizio finanziario dell’U.P.M. si chiude al 31 Maggio di ogni anno. Il bilancio di chiusura deve fedelmente rispecchiare la situazione patrimoniale e la gestione economico-finanziaria dell’U.P.M. Il bilancio compilato dal Consiglio Direttivo dell’U.P.M. sulla base dello schema predisposto dal Presidente, dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale entro il 30 Giugno.

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’U.P.M.

ART. 18
Per la revisione o modifica del presente Statuto sarà necessario il voto dell’Assemblea Generale Straordinaria, specialmente convocata a tale scopo dal Consiglio Direttivo e che alla votazione partecipi almeno un decimo dei Soci. Le decisioni in tale sede saranno adottate con il voto favorevole dei 3/5 dei votanti.
Per lo scioglimento dell’U.P.M. e per la disposizione del capitale sarà necessario il voto dell’Assemblea Generale Straordinaria specialmente convocata a tale scopo dal Consiglio Direttivo e che alla votazione partecipino almeno i 2/3 dei Soci. Le decisioni in tale sede saranno adottate con il voto favorevole dei 3/5 dei votanti.

ART. 19
In caso di scioglimento dell’U.P.M. l’attivo netto sarà tutto erogato a scopi analoghi a quelli dell’U.P.M. a seconda della deliberazione della rispettiva Assemblea Generale Straordinaria esclusa sempre però una divisione fra i Soci.

ART. 20
Il presente Statuto, come il regolamento relativo, sono obbliganti per tutti i Soci dell’U.P.M. dalla data della loro approvazione.
Il presente Statuto sostituisce, annullandoli, tutti gli Statuti precedenti.
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